Trasmissione telematica dei corrispettivi: si può partire con calma

04 Luglio 2019

Dal 1° luglio 2019 i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, assolvono all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi.
L’invio telematico deve essere effettuato entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermo restando l’obbligo giornaliero di memorizzazione dei corrispettivi.
Durante il primo semestre di vigenza dell’obbligo:
– dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000
– dal 1° gennaio 2020 al 30/06/2020 per gli altri soggetti,
le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
I corrispettivi di luglio potranno quindi essere trasmessi entro il 31/08/2019.
Potranno quindi rimanere in uso i vecchi registratori di cassa o l’uso delle ricevute fiscali.
Questo fino a quando non sia attivato il registratore telematico e comunque al massimo per sei mesi.

Nuovo servizio

L’agenzia delle entrate ha diffuso una procedura Web alternativa ai registratori di cassa telematici per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il nuovo servizio Web, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, può essere utilizzato, oltre che da Pc, anche tramite tablet e smartphone e consente di predisporre online un
documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare ed inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

 

Fatture elettroniche entro 12 giorni

A partire dal 1° luglio il termine per l’emissione delle fatture immediate, elettroniche o cartacee, è di 12
giorni. Il termine originario di 10 giorni è stato prolungato dal decreto crescita (Dl 34/2019) convertito
giovedì 27 giugno dal Parlamento.

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