Trasferimenti di contante all'estero senza comunicazione all'Agenzia delle Dogane solo sotto i 10 mila Euro
26 Luglio 2019
In base all’art. 3, comma 1 del D.lgs 195 del 2008, tutti i soggetti che trasportano fuori dal territorio nazionale una somma superiore a 9.999,99 Euro sono tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con una autodichiarazione (come da modello disponibile sul sito dell’agenzia delle Dogane). Oltre a banconote e monete sono inclusi travellers’ cheques e assegni firmati ma privi del nome del beneficiario.
Sono invece esclusi:
- i vaglia postali o cambiari,
- gli assegni postali, bancari o circolari che riportino il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
La comunicazione deve riportare
- le generalità del contribuente che effettua il trasferimento e di chi eventualmente lo riceve
- la provenienza dei fondi trasferiti
- il possibile utilizzo.
La dichiarazione può essere consegnata in forma scritta, al momento del passaggio del confine, presso gli uffici doganali, oppure essere preventivamente trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Dogane. In questo caso si dovrà tenerne una copia con sé riportante il numero di registrazione attribuito dal servizio telematico.
In caso di trasferimenti di contante effettuati a mezzo posta, la dichiarazione dev’essere consegnata alle Poste (o altro fornitori del servizio) all`atto della spedizione. Questi ultimi devono rilasciare una ricevuta e trasmettere la dichiarazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane entro sette giorni.
Se la somma detenuta all’estero supera 15.000 euro, occorrerà indicare l’importo nel quadro RW della dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio. Se la giacenza media all’estero è almeno pari a 5.000 euro, è dovuta anche l’imposta patrimoniale IVAFE.
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