Le pause lavorative
26 Giugno 2019
Se l’orario giornaliero di un dipendente eccede la soglia di sei ore lavorative, il prestatore d’opera ha diritto a, secondo la modalità e la durata indicata dal CCNL applicato, una pausa lavorativa.
La pausa ha lo scopo di fare recuperare le energie psico-fisiche al dipendente e di creare un intervallo tra due momenti di esecuzione di prestazione.
In assenza di indicazioni in merito da parte del CCNL di riferimento, intervengono le disposizioni di legge, che prevedono il limite minimo in almeno 10 minuti consecutivi di pausa.
Il momento della fruizione della pausa lavorativa può essere determinato dal datore di lavoro.
Se l’orario aziendale è organizzato secondo lo schema della giornata spezzata (p.es. dalle 08:00 alle 12 e dalle 14 alle 18), la pausa può coincidere con la sospensione dell’attività, cioè con la pausa pranzo.
Potrebbe essere inoltre fruita alla fine o all’inizio dell’orario giornaliero, in modo di concedere al dipendente una sorte di riduzione dell’orario.
La definizione dell’orario di lavoro precisa però che i periodi di pausa non vanno computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata e, di conseguenza, non sono retribuiti.
Il Ministero del Lavoro ha sottolineato che, ad ogni modo, la pausa lavorativa non può essere sostituita con l’esclusiva concessione di una compensazione economica.
L’ufficio amministrazione del personale è a disposizione per eventuali chiarimenti e precisazioni.
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