Aumento del contributo NASPI per contratti a termine
07 Ottobre 2019
Ad integrazione della legge n. 92/2012 del 28 giugno 2018 che ha introdotto il contributo del 1,40 % sui contratti a termine, il c.d. decreto dignità, ha ulteriormente incrementato il contributo addizionale NASPI nella misura di 0,50 % in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine, anche in somministrazione.
L’aumento è dovuto solo in caso di rinnovo del contratto, non per una proroga.
Inoltre, non si deve versare il contributo maggiorato nelle seguenti casistiche:
- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
- apprendisti.
Pertanto, un contratto a termine, rinnovato tre volte, sarà soggetto alla seguente contribuzione aumentata:
contratto originario: 1,4%;
1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).
Sono esclusi i rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto dignità.
L’importo del contributo totale versato sarà restituito dall’INPS in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, o in caso di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto.
La maggiorazione del contributo NASPI dovrà pertanto essere applicata a decorrere dal mese di settembre 2019 sui contratti interessati. Per il periodo pregresso dal 14 luglio 2018 al 31 agosto 2019 dovranno essere calcolati e versati i relativi arretrati.
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