I contratti stagionali
29 Agosto 2019
A seguito del “decreto dignità”, che ha ridotto la flessibilità di utilizzo dei contratti a termine, il contratto stagionale è tornato ad essere più utilizzato ed invitante, in quanto non rientra nei limiti previsti dal decreto.
Il contratto stagionale può essere utilizzato dalle attività stagionali previste dalla legge elencate nel DPR 1525 1963, tipicamente collegate a servizi turistici o all’agricoltura, o comunque a settori con picchi di lavoro ciclici all’interno dell’anno solare.
Per il contratto stagionale non valgono quindi i seguenti limiti previsti dal decreto:
- Durata massima di 24 mesi
- Nessun obbligo di causale dopo 12 mesi
- Nessun limite di numero di contratti successivi e proroghe
- Il datore di lavoro non deve versare il contributo addizionale INPS ne l’incremento dopo un rinnovo
Il lavoratore gode però di un diritto di precedenza su nuove assunzioni a tempo determinato nella stessa azienda per le medesime mansioni.
L’accordo integrativo territoriale di 2° livello della Provincia di Bolzano del CCNL Commercio prevede comunque la possibilità di assumere in tutti i comuni della Provincia di Bolzano durante:
- i periodi fissati dalla CCIAA in cui si svolgono le svendite di fine stagione (5 giorni antecedenti e successivi compresi)
- il periodo di natalizio dal 20/11 al 06/01 dipendenti con la formula del contratto stagionale.
Nei comuni definiti a prevalente vocazione turistica della Provincia di Bolzano la possibilità di assumere dipendenti stagionali è prevista per tutto l’anno.
L’ufficio amministrazione del personale è a disposizione per eventuali chiarimenti e precisazioni.
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